Il Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2025 è vietata la vendita online di prodotti contenenti nicotina per sigarette elettroniche agli utenti finali (vapers). Tale decreto aggiorna il Decreto Legislativo 12 gennaio 20216, n.6 che regolamenta i prodotti da inalazione per sigarette elettroniche.
Le maggiori novità del Dlgs 26 settembre 2024 n.141 rispetto al Dlgs 12 gennaio 2026, n.6 sono:
1) Stop alla vendita online di prodotti contenenti nicotina: i prodotti contenenti nicotina sono acquistabili esclusivamente nei negozi specializzati e nelle tabaccherie.
2) Vendita online di prodotti non contenenti nicotina è consentita solo ai soggetti aventi l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
Cosa non si può più acquistare online:
1) liquidi pronti contenenti nicotina
2) shot 10ml contenenti nicotina in tutte le composizioni
3) pod e cartucce pre-caricate di liquido contenente nicotina
4) sigarette elettroniche usa e getta contenenti nicotina
Cosa si può ancora acquistare online:
1) liquidi pronti da 10ml senza nicotina
2) sigarette elettroniche usa e getta senza nicotina
3) aromi concentrati (20+40, 10+10, 10+20, 10ml, …)
4) base neutra senza nicotina
5) glicerolo vegetale (VG) e glicole propilenico (PG)
6) sigarette elettroniche, atomizzatori e resistenze e accessori
Il Dlgs 12 gennaio 2016, n. 6 recita all'art.21 comma 11:
"È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
La vendita a distanza dei prodotti ((non contenenti nicotina)) indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale è consentita, secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione."
Fonte: Normattiva