CLP, TPD ed EU-CEG: parliamo brevemente di conformità
Il mercato è invaso da prodotti che presentano problematiche significative nell'etichettatura e nella documentazione tecnico amministrativa dovuta, propongo due piccoli commenti che ho fatto recentemente sull'argomento al fine di chiarire la situazione attuale con un taglio rivolto ai rivenditori specializzati.
Il mercato è invaso da prodotti che presentano problematiche significative nell'etichettatura e nella documentazione tecnico amministrativa dovuta, propongo due piccoli commenti che ho fatto recentemente sull'argomento al fine di chiarire la situazione attuale con un taglio rivolto ai rivenditori specializzati.
Ci sono DUE livelli normativi da rispettare con i relativi adempimenti:
1) regolamento clp 1272/2008- obbligo di notifica ISS e relativi criteri di etichettatura, restrizioni sulle composizioni dei preparati limitate, lingua italiana obbligatoria sia per packaging che schede di sicurezza, no immagini, no nomi evocanti alimenti.. In vigore pieno con contenuti tali da rendere non commerciabili quasi tutti i prodotti americani ecc..da sempre...
2) recepimento TPD via DL 6/2016 - ulteriore rialzo dell'asticella normo/prescrittiva che implica etichette conformi con frasi anche di avvertimento tipo sigarette. Vendibili da produttori e distributori (non c'entra essere DF o DA conta solo che qualcuno alla base abbia assolto l'imposta se non siete voi DF) fino al 20 novembre 2016. Vostra possibilità di finire le scorte acquistate (se non conformi anche a questo livello normativo, dato che il primo è in vigore e non ha mai avuto transitori di entrata in vigore e restrizione) 20 maggio 2017, poi distruzione dei prodotti. Nel livello 2 sono previste anche verifiche di conformità qualitativa dei prodotti secondo i criteri del dl 6/2016 e relative iscrizioni al portale EU-CEG in uno stato membro qualsiasi. Non tutti i prodotti saranno iscrivibili quindi anche per problemi di composizione chimica e dovranno essere dismessi se non rivisti nella formulazione i prodotti con sostanze normate in eccesso rispetto ai limiti.
Infine tutti i nuovi prodotti (cioè quelli non notificati all'ISS entro il 20 maggio 2016 , per essere vendibili dovranno essere stati iscritti da almeno 6 mesi all'EU-CEG e non essere tra l'altro con concentrazione di nicotina superiore a 20 mg/ml e inflaconati in bottiglie di capacità superiore a 10ml. I prodotti senza nicotina sono esenti dalle prescrizioni del punto 2 ma non da quelle del punto 1. Concludendo veramente, TUTTI i prodotti ( con o senza nicotina) COMUNQUE devono essere provvisti di schede di sicurezza specifiche redatte nella lingua dello stato nel quale sono commercializzati ( quest'ultima prescrizione vige dal 2008). Il REACH ve lo risparmio ma è una mina innescata e vagante...noi ci abbiamo già picchiato la testa... Dolorosamente!”
“Per quanto riguarda il tempo di smaltimento dei prodotti non a norma: non é poco anzi ! Secondo le prescrizioni del punto 1 sono solo 8 anni e spicci che non si possono acquistare ( o meglio non si dovrebbero vendere), secondo il punto 2 il tempo a disposizione è 1 anno e mezzo e il termine ultimo prima dello smaltimento é il famigerato maggio 2017. Poi se si pretende di fare scorta per 10 anni all'ultimo giorno ( il 20 novembre 2016) rischiando platealmente e ulteriormente in proprio la vendita come trafficanti alzo le mani....?? ma teniamo presente anche che esiste sempre il deperimento qualitativo del prodotto scadenza ... TMC.... Indicati in etichetta ??? ???? ) e non ultima la moda….”
"Per quanto riguarda i nomi e le immagini sui prodotti, il problema è riferibile alle sostanze classificate come pericolose, l'art. 33 comma 2 del regolamento CLP 1272/2008 chiarisce che il divieto sussiste per i soli preparati pericolosi così come classificati dal produttore. Va rilevato che non è la presenza di nicotina che stabilisce in via esclusiva la pericolosità di un preparato bensì la pericolosità risultante dalla sommatoria di tutti i componenti del preparato stesso: in linea di principio un preparato con nicotina potrebbe essere non pericoloso e uno senza esserlo invece per la presenza di altre molecole che gli conferiscono tali caratteristiche di classificazione"
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