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list In: Normativa person Pubblicato da: Renzo Cattaneo

REGOLAMENTO CLP: sanzioni previste dal D.L. 186/2011

Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging di cui al Regolamento CE 1272/2008) completando il sistema di regolamentazione REACH ha armonizzato il sistema globale di classificazione dei prodotti chimici GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ed è in vigore da circa 8 anni.

Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging di cui al Regolamento CE 1272/2008) completando il sistema di regolamentazione REACH ha armonizzato il sistema globale di classificazione dei prodotti chimici GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ed è in vigore da circa 8 anni. 

Nell'anno 2011 è stato pubblicato il D.L. 27 ottobre 2011 n° 186 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele". Le sanzioni previste dal DL 186/2011  sono in vigore dal 1 dicembre 2011 e vanno da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 90.000 euro, escluso il caso della violazione del divieto di eseguire prove sugli esseri umani che è punito con sanzione penale dell’arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, dell’ammenda da 40.000 a 150.000 euro, salvo, ovviamente, che il fatto non costituisca più grave reato.

In questo articolo non parlo di TPD così come recepita dal DL 6/2016 ma va tenuto ben presente che nel settore dei liquidi per vaporizzatori questa parte deve essere integrata nell'etichetta ovvero nelle informazioni obbligatorie da dare al Consumatore (Vaper) secondo i tempi previsti dalla legge stessa.

La comprensione specifica dell'impianto normativo non è semplicissima, in quanto i due provvedimenti si integrano in modo molto articolato, pertanto ne produco una copia integrata D.L 186/2011 -  CE 1272/2008 che può essere utile per capire meglio per chi è più curioso.

In sintesi ecco alcuni dei provvedimenti sanzionatori previsti in funzione dei vari reati:

  • classificazione, (15.000 euro a 90.000 euro)
  • etichettatura e imballaggio, (15.000 euro a 90.000 euro)
  • informazioni su sostanze e miscele, (10.000 euro a 60.000 euro)
  • revisione della classificazione, (15.000 euro a 90.000 euro)
  • limiti di concentrazione (15.000 euro a 90.000 euro)
  • fattori moltiplicativi (M) (10.000 euro a 60.000 euro)
  • lingua di redazione di etichettature e sds (3.000 euro a 18.000 euro)
  • etichettatura ed imballaggio (II previsione –  5.000 euro a 30.000 euro)
  • nomenclatura errata (5.000 euro a 30.000 euro)
  • errori nell'indicazione dei consigli di prudenza (3.000 euro a 18.000 euro)
  • aggiornamento dell’etichettatura (5.000 euro a 30.000 euro)
  • comunicazioni e notifica all'Agenzia europea (5.000 euro a 30.000 euro)
  • comunicazione all'Archivio dell’Istituto superiore di sanità (3.000 euro a 18.000 euro) - archivio preparati pericolosi se del caso

I provvedimenti sanzionatori non sono solo a carico del fabbricante o dell'importatore ma anche, ebbene si, dell'utilizzatore  e del soggetto che immette nel mercato. Ovvio che per utilizzatore non si intende lo svapatore ma chi usa il prodotto per altre attività connesse: ad esempio un negoziante che  miscela un prodotto per consegnarlo ad un cliente (lasciando stare gli OT legati a  problematiche diverse  connesse a questa attività).

Non è solo l'acquisto di prodotti privi di etichettatura conforme ad essere sanzionato ma anche l'assenza della specifica SDS (Safety Data Sheet) o MSDS (Material Safety Data Sheet), che non potrà mai essere generica ma dovrà essere redatta secondo lo schema previsto per legge in tutti i suoi elementi che nel sistema europeo deve contenere i seguenti 16 punti:

  1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
  2. Identificazione dei pericoli
  3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
  4. Misure di primo soccorso
  5. Misure antincendio
  6. Misure in caso di rilascio accidentale
  7. Manipolazione e immagazzinamento
  8. Controllo dell'esposizione
  9. Proprietà fisiche e chimiche
  10. Stabilità e reattività
  11. Informazioni tossicologiche
  12. Informazioni ecologiche
  13. Considerazioni sullo smaltimento
  14. Informazioni sul trasporto
  15. Informazioni sulla regolamentazione
  16. Altre informazioni

Pare ovvio che l'etichetta diventa la sintesi informativa e di primo impatto che viene messa a disposizione del consumatore. Per questo l'etichetta NON PUÒ essere generica ma deve avere la sua specificità che discende appunto dall'aver classificato la sostanza chimica ed individuato tutti gli aspetti conoscitivi ed informativi che devono essere consegnati al consumatore. L'etichetta deve sempre contenere i consigli di prudenza (consigli P) ed le frasi di rischio (frasi H), il rombo rosso su campo bianco (che occupa una superficie di almeno 1/15 dell'etichetta) contiene i pittogrammi corrispondenti alla classificazione del rischio chimico. Un punto esclamativo per un avvertimento, un teschio...ecc.    

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