On:
list In: Normativa person Pubblicato da: Renzo Cattaneo

Le etichette: tra biscottini e regolatorio

Abbiamo descritto i nostri prodotti come "alimentari" e quindi non pericolosi, soprattutto se posti in contrapposizione alle sostanze tossiche legate alla combustione delle sigarette. Perfetto: ma alimentare non fa rima con non classificare e non avvisare.

Da tempo si parla di etichette, di liquidi con individuabili difformità alle norme, di dichiarazioni generiche di conformità degli interessati e di mancanza di informazione dei consumatori sull'argomento.

Proviamo a parlarne un pochino!

La materia che regola la Classificazione l'Etichettatura e l'Imballaggio dei liquidi da inalazione è in prima battuta il regolamento CLP 1272/2008 (Classification, Labeling and Packaging). Un regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea "solo" quasi 8 anni fa: il 16 dicembre 2008. Va da sé che la sua valenza è estesa a tutta l'Unione Europea, non è solo "cosa nostra" e, per essere precisi questo strumento normativo regolamenta tutti i prodotti che circolano commercialmente nell'Unione Europea, anche se provenienti da altri continenti.

Visto poi che da agosto negli States la FDA ha posto delle regole piuttosto severe non è che rischiamo di diventare il ricettacolo di quanto oltreoceano sta subendo un processo regolatorio molto severo? Scusate questo è vero se non rispettiamo la legge ovviamente!

In tante sedi abbiamo descritto i nostri prodotti come "alimentari" e quindi non pericolosi (vi ricordate la "vaniglia pane e angeli" ? Cavallo di battaglia di thread infiniti sui nostri gruppi Facebook), soprattutto se posti in contrapposizione alle sostanze tossiche legate alla combustione delle sigarette. Perfetto: ma alimentare non fa rima con non classificare e non avvisare. Lasciamo perdere anche per opportunità lo scenario alimentare mangiato e alimentare inalato che è un argomento sicuramente più complesso e che non ha una sua collocazione normativa ben definita al momento (per fortuna!!!).

Ora stiamo affrontando anche lo scenario normativo della TPD che tra l'altro chiede l'assunzione di responsabilità da parte di produttori e distributori dei quantitativi di sostanze riconosciute come tossiche o comunque indesiderabili presenti nei vapori così come vengono inalati durante lo svapo. In sostanza non si parla solo di Acetyl proprionyl, Diacetyl o Acetoino, ma di altre e ben più moleste sostanze come l'acroleina, il toluene, il benzene, la formaldehyde, la crotonaldehyde, i glicoli etilenico e dietilenico, i metalli pesanti (piombo, arsenico...) le nitrosammine NNN e le nitrosammine NNK, la nicotina (why not!).

Quindi esistono , secondo gli scadenziari previsti in Italia dal D.L. 6/2016 e dal sempre esistito nel nostro caso regolamento CLP due tipologie di informazioni da fornire sulle confezioni dei liquidi contenenti nicotina: quelle relative alla TPD (ovvero della parte delle emissioni a caldo e delle e frasi di informazione sulla dipendenza dalla nicotina) e quelle relative alla CLP che si occupa del liquido come miscela chimica.

Bellissimo! Ma allora nel caso dei liquidi senza nicotina non devo dire e scrivere un beato niente: nulla di più sbagliato, il CLP e solo lui vale anche per loro. Vi domanderete: ma se dovete parlare solo secondo TPD di quelle sostanze là allora non ci sono nei liquidi senza nicotina: altro errore! Nei liquidi senza nicotina l'unica sostanza che non deve esistere per definizione e norma è proprio solo lei: la nicotina. Tutto il resto certo che ci può essere: l'acroleina che si forma in funzione della temperatura di svapo, piombo e arsenico che sono contenuti normalmente nel glicole propilenico, il diacetile e i suoi fratelli (compagni di merende?) ed una serie infinita di molecole che hanno ognuna le proprie caratteristiche riconosciute di pericolosità. Anche in questo caso il produttore o il distributore è obbligato a seguire i criteri di armonizzazione per la classificazione etichettatura ed imballaggio delle miscele pericolose. La classificazione tiene conto di tutte le sostanze i-esime presenti nel preparato, che concorrono in sommatoria a definire la classificazione dello stesso. Il concetto è semplice magari un po più da addetti ai lavori applicarlo.

Niente paura: il veleno lo fa la dose!

La prima cosa che serve, a questo punto, è sapere che cosa si sta usando: banale? NO, non lo è affatto, occorre indagare, farsi documentare e certificare, nei limiti dei segreti industriali i "compounds" presenti in tutte le sottomiscele utilizzate e gli eventuali "contaminanti" presenti nelle materie prime. Quindi la prima cosa è selezionare fornitori (o individuare dei preparati proprietari di composizione nota), che forniscano oltre che per legge sia il loro CLP nel modo più esaustivo e responsabile attraverso il loro regolatorio che anche le informazioni necessarie per procedere alla classificazione da parte degli utilizzatori di queste materie prime.

Ma non stiamo proprio più parlando di nicotina: certo che no! La nicotina può esserci o meno, non ha importanza.

Immaginate una miscela da inalazione come una squadra da calcio, ogni atleta ha un suo ruolo, alcuni possono fare anche ruoli in sovrapposizione agli altri, ma che gioca la partita è la squadra nel suo insieme è lei che perde o vince la partita o quanto meno si può dire abbia giocato bene o no. Non importa se nello schema in attacco non troviamo il Sig. Nicotina col numero 9 sulla maglia a insidiare la porta degli avversari.

Sono andato lungo? Riassumendo: in sostanza tutti i compounds assieme definiscono se la miscela è classificabile come pericolosa, occorre quindi individuare la classe e la categoria di pericolo e il corrispondente pittogramma e le avvertenze che possono essere, per l'appunto, di pericolo o di attenzione. Mi fermo perché se no diventa lunghetta ma penso ci siamo capiti.

Andiamo avanti, a chi si applica il CLP? Ad esempio non agli aromatizzanti di prodotti alimentari che rientrano nella direttiva 88/388/CE, ai medicinali di cui alla direttiva 83/2001/CE, ai dispositivi medici di cui alla direttiva 90/385/CE e 93/42/CE, ai mangimi ecc..

Nel nostro caso si applicano e le indicazioni di riferimento sono quelle della parte 3 dell'allegato 1 del regolamento nei quali si parla di pericoli per la salute

Cosa significa? che nell'allegato I troviamo una serie di indicazioni che ci permettono di capire, una volta conosciuta la miscela, se questa rientra ed in che modo nei casi di:

  • tossicità acuta,
  • corrosione o irritazione della pelle,
  • di gravi lesioni o irritazione oculare,
  • sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle,
  • mutagenicità sulle cellule germinali,
  • cancerogenicità,
  • tossicità per la riproduzione,
  • tossicità specifica per organi bersaglio,
  • pericolo in caso di aspirazione.

Infine per gradire possiamo parlare di pericoli per l'ambiente, vabbè lasciano stare, questa ce la risparmiamo ma la verifica e relativa eventuale segnalazione ci vuole anche per questo se ricorre il caso :-) La formuletta che si usa ad esempio per la tossicità acuta è questa:

vediamo ora ad esempio uno schema riferito ad un aroma lampone (raspberry), quello nella tabella è prodotto da una società che tutti conosciamo ed amiamo e che con serietà informa i propri clienti delle specifiche de proprio prodotto. Quindi prendiamo le informazioni, le mettiamo nel sistema di valutazione e otteniamo un risultato di questo genere:

In questo caso la sua concentrazione finale è lo 0,57% e già vediamo che la molecola con numero CAS 127-41-3 denominato alfa-ionone è da contenere perché sospettato in letteratura di essere un "resp sens 1" cui corrisponde un avvertimento H334. Anche se non è classificato da tutti: meglio stare dalla parte della ragione! La stessa cosa si farà con tutti gli aromi presenti, con le molecole che verranno comunque integrate nella miscela e con tutte le sostanze presenti fornendo alla fine il quadro complessivo.

Bene, la nebbia si sta diradando, ora cosa me ne faccio della Stima della Tossicità Acuta (STA)? Notate che la formula vale nel caso la stima di tossicità sia disponibile per tutti i componenti, diversamente il sistema è un altro, ma non importa spiegarlo qui, mica dovete farle Voi le etichette, dovete solo capire cosa c'è scritto!

Dicevamo: adesso che finalmente abbiamo trovato questo valore lo confrontiamo con questa tabella:

tabellatossicita-acuta

E... magia!!! Ecco che i famosi pittogrammi ricevono un significato: il punto esclamativo, il teschietto ma, soprattutto le avvertenze cioè le frasi H ed i consigli di prudenza cioè le frasi P.

Quindi che cosa è successo, abbiamo classificato la specifica miscela ed in funzione della sua composizione ora sappiamo che cosa indicare sull'etichetta per avvertire il consumatore... Oops lo svapatore nel nostro caso, di con che cosa avranno a che fare le sue vie respiratorie svapando.

Ma allora non tutte le miscele sono uguali, non è vero che posso mettere un punto esclamativo dappertutto e sono a posto!

Certo che no: potrebbe anche non servire, ma devo averlo compreso ed esserne in grado di assumerne la responsabilità esattamente come quella di mettere il teschietto con un bel H310 (letale se ingerito) a fianco. Vi ricordate? Non parliamo neppure più della nicotina ma di tutto il resto.

Quindi sull'etichetta si devono riportare le avvertenze H e le frasi P specifiche del prodotto

Tutte queste informazioni devono essere documentate nella SDS (scheda di Sicurezza) e devono essere congruenti con quanto scritto nella medesima.

... Ma io non conosco l'inglese e ho trovato solamente una MSDS (Material Safety Data Sheet) che non so leggere: certo che non va bene, le informazioni devono essere nella lingua del paese di commercializzazione del prodotto sia relativamente all'SDS che all'etichetta che ne è sostanzialmente il sunto con le informazioni basilari.

E adesso parliamo di biscottini!

Se questo benedetto mischione è stato classificato come pericoloso, come testimoniato dal punto esclamativo nel pittogramma esiste qualche altra prescrizione per fare un'etichetta "a norma": questa volta alza la voce l'art 35 al titolo IV:

Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

Quindi non possiamo in questo caso mettere fotografie o disegni di biscotti, ciambelle, glassature, fragoline, caramelle e usare nomi che possano indurre nei consumatori più giovani il desiderio di mangiare una sostanza pericolosa, per questo occorre anche complicargli la vita usando dei flaconi con chiusure di sicurezza conformi alle disposizioni relative al packaging.

I bambini sono solo piccoli, non scemi, e come tali vanno difesi. La legge questo dice, proprio in funzione della loro età. Forse è per quello che la TPD parla di atomizzatori sicuri alla manomissione, non è detto altresì che i bambini possano avere la tentazione di bersi un liquido direttamente dall'atomizzatore! Ma ad oggi, nell'immaginario collettivo, sembra che la loro curiosità e golosità si possa esprimere solo nei confronti della boccetta di liquido. I produttori di hardware stanno cominciando, per quanto ne so, solo da poco ad adeguare i prodotti a queste problematiche, certo loro sono per lo più cinesi! mica americani!

Ma allora basta liquidi al biscottino o alla fragolina? Certo che no, basta osservare le regole, che Vi ho raccontato scanzonatamente, in modo serio e professionale. Il non farlo significa, dal mio punto di vista, oltre al non dare alcun valore alla salute dei propri Clienti anche metter in atto una politica di infrazione e di concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta le regole. Lo sanno anche i meno dotati che una bell'immagine di una fragola succosa o di un biscotto ricoperto di una crema calda e fumante ha un miglior impatto sul consumatore che viene in questo modo orientato a preferire prodotti con questa tipologia di marketing, invece di quelli con un packaging che è il risultato di un lavoro di verifica puntuale a volte anche complesso.

Ti piace vincere facile?

Tante volte nella preparazione di una miscela ci si rende conto che quel tipo di gusto, così intenso e piacevole costringerebbe ad apporre dei pittogrammi di pericolo proporzionalmente poco accattivanti al gusto e allora si decide di rinunciare ad un prodotto che punta su questi aspetti per darne uno più sicuro. Sono scelte da un certo profilo di sacrificio, ma credetemi, nessuno dei Produttori che applicano questa filosofia è così incapace da non saper mettere nelle miscele le molecole che sono responsabili di questo impatto positivo sui nostri sensi, è anzi tecnicamente molto più facile.

È solo una scelta di rispetto che va a discapito del volume d'affari, per come stanno oggi gli orientamenti commerciali indotti da alcuni operatori, che stanno saturando il mercato di questi prodotti illegali, magari standosene al riparo fuori dall'Italico confine e lasciando il lavoro sporco di diffondere uno svapo illegale e di scarsa qualità chimica ai negozi italiani che ne diventano il riferimento delle promesse azioni di controllo da parte delle autorità.

siamo nell'era del Dio Biscotto ? o in un momento nel quale lo svapo può effettivamente alzare l'asticella e diventare un mezzo per smettere di fumare e godere di una passione per migliorare la propria salute, diventando incriticabile dai suoi detrattori?

Ognuno è libero di rispondere ed agire in modo autonomo!

Commenti

Nessun commento al momento!

Lascia il tuo commento

Domenica Lunedì Martedì Venerdì Giovedì Venerdì Sabato Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre